Notizia del 18-03-09

AVVISO URGENTE

COMUNICAZIONE INAIL RLS

Il datore di lavoro deve comunicare all'Inail, in via telematica tramite il sito dell'Inail, i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza, con cadenza annuale, per ogni singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per il 2009 (con situazione in essere al 31 dicembre 2008) il termine è fissato al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria di € 500,00

rif. circolare INAIL n. 11/2009

Le aziende soggette all'obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito www.inail.it devono:1.  collegarsi al sito www.inail.it ;  selezionare Registrazione ;  accedere alla sezione Registrazione ditta;  inserire nell'apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1.    L'INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.    Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell'azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere all'applicazione Dichiarazione RLS.

ECCO IN SINTESI I DATI DA COMUNICARE: UNITA' PRODUTTIVA; PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA; DENOMINAZIONE; INDIRIZZO; COMUNE; PROVINCIA; CAP; DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA; CODICE FISCALE; COGNOME; NOME; DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine). 

(Le aziende oltre a provvedervi personalmente potranno affidare l'incarico di tale comunicazione anche ai consulenti del lavoro,                             LO STUDIO ASSOCIATO ZINNO ACCETTERA' ED EFFETTUERA' LA PREDETTA COMUNICAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE AZIENDE CLIENTI CHE FARANNO PERVENIRE ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA PREVISTA PER LA COMUNICAZIONE, I DATI NECESSARI TRAMITE L'APPOSITA FUNZIONE DI INVIO PRESENTE NELL'AREA RISERVATA) 

 

Notizia del 18-04-08            <------- (NORMATIVA MODIFICATA VEDI DURC INTERNO AREA RISERVATA)

AVVISO URGENTE

BENEFICI CONTRIBUTIVI PER LE AZIENDE: DICHIARAZIONE ANNUALE

Per poter usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge in materia di lavoro e di legislazione sociale, i datori di lavoro devono essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). È inoltre necessario, da parte dei datori di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Il tutto in un'ottica di contenimento delle forme di evasione ed elusione contributiva che favorisca un sistema premiante per le aziende più attente nell'applicazione della normativa in materia.

A tale scopo, i datori di lavoro dovranno inoltrare annualmente attraverso la nuova modulistica predisposta dall'INPS (SC37 DURC INTERNO) una dichiarazione circa il rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti stipulati nonché di regolarità dell'assolvimento degli eventuali obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti degli altri Enti previdenziali e, per le sole aziende del settore edile, degli obblighi contributivi nei confronti delle Casse edili.

I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della circolare INPS 51 del 18/04/2008, negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta di benefici.

Lo Studio Associato Zinno provvederà a trasmettere all’INPS la dichiarazione in oggetto esclusivamente per le ditte clienti che provvederanno a far pervenire anche via fax entro i suddetti termini, il modello allegato timbrato e firmato.

Si ricorda che la mancata consegna del suddetto modello nei termini prestabiliti comporterà la perdita automatica dei benefici normativi e contributivi previsti dalla legge in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Per ulteriori informazioni in merito consultare la circolare INPS 51 del 18/04/2008 o chiamare allo Studio Associato Zinno Tel: 089 759960

 

Notizia del 26-01-08                <------- (NORMATIVA ABROGATA)

Dal prossimo 5 marzo le dimissioni da parte dei lavoratori potranno essere presentate solo utilizzando appositi moduli prelevabili telematicamente dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it entrando nell'apposita sezione MDV (Modulo Dimissioni Volontarie).

Il lavoratore che intende dimettersi dovrà compilare il modulo on-line e procedere all'invio telematico al Ministero del Lavoro che rilascerà apposita ricevuta di inoltro. Entro 15 giorni dall'invio telematico il lavoratore dovrà consegnare copia del  modulo inviato con relativa ricevuta al datore di lavoro per la convalida delle dimissioni.

Il datore di lavoro potrà verificare la veridicità del documento presentato tramite un' apposita funzione di ricerca presente sul sito del Ministero ed una volta accertata la veridicità del modello consegnato, potrà procedere, entro 5 giorni dal termine del rapporto di lavoro, alla comunicazione di cessazione del rapporto stesso.

Il mancato utilizzo della procedura sopra elencata comporta la nullità delle dimissioni e di conseguenza il lavoratore che presenta dimissioni al di fuori della procedura suddetta, potrà ottenere, in fase di accertamento giudiziale, la riammissione in servizio (con possibilità di impugnare il licenziamento anche oltre i 60 giorni dal termine del rapporto di lavoro).

I datori di lavoro che si troveranno di fronte a lavoratori che non vorranno utilizzare la suddetta procedura per convalidare le loro dimissioni, si troveranno costretti a procedere al licenziamento disciplinare, non prima di aver dato corso però alla procedura disciplinare prevista dell'art. 7 della legge N. 300/1970